Gianluca Brancadoro: le tesi accolte dalla Corte di Cassazione su diritto societario e titoli di credito
Nel corso del pluriennale impegno professionale, il Prof. Avv. Gianluca Brancadoro ha operato su questioni giuridiche ad elevato tasso di complessità, confrontandosi spesso dinanzi alle più alte giurisdizioni e contribuendo all’affermazione di principi di diritto in materia di diritto commerciale.
Nella sentenza del 26 maggio 2020, n. 9770, resa in un caso seguito dal professore e dallo Studio Legale Brancadoro Mirabile, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito un principio di diritto fondamentale: la responsabilità del mittente in materia di assegni non trasferibili spediti per posta ordinaria in caso di sottrazione ed illecita negoziazione.
L’interpretazione uniforme e autorevole – ripresa, in seguito, in successive pronunce (tra cui Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 21029 del 2024) – si inserisce in un ricco filone giurisprudenziale che vede da anni contrapporsi istituti bancari e assicurativi.
“La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore.”
Con il principio di diritto sopra esposto, le Sezioni Unite hanno accolto le tesi difensive del professore Brancadoro, offrendo un nuovo e significativo orientamento in materia di titoli di credito e diritto commerciale, a maggior tutela di cittadini e utenti.
La Suprema Corte ha infatti ribaltato la sentenza della Corte d’Appello di Roma impugnata dal professore Brancadoro, nella parte in cui, dopo aver riconosciuto l’obbligo della banca negoziatrice degli assegni di risarcire alla compagnia assicuratrice il danno derivante dal pagamento eseguito in favore di soggetti diversi da quelli legittimati, aveva escluso la configurabilità del concorso di colpa dell’attrice per l’avvenuta spedizione degli assegni per posta ordinaria.
Il concorso di colpa del mittente, invece, sussiste, poiché questi si è esposto a un rischio superiore a quanto consentito dalle regole di comune prudenza, ponendo in essere un contegno idoneo a inserirsi come antecedente necessario nell’evento dannoso prodottosi.
La pronuncia ottenuta dal Prof. Brancadoro è stata ripresa da riviste scientifiche specializzate, come Diritto e Giustizia (Lefebvre Giuffrè), e nelle sezioni informative di diversi studi legali.
Per approfondimenti:
In una più recente pronuncia, la Suprema Corte ha accolto nuovamente le tesi difensive del Prof. Avv. Gianluca Brancadoro in un caso di diritto societario e amministrativo, riguardante l’illegittima revoca anticipata, senza giusta causa, di un componente del consiglio di amministrazione di una società partecipata da un socio pubblico.
Con la sentenza n. 31994 del 2024, la Corte ha confermato le pronunce e la tutela risarcitoria ottenuta dal professore Brancadoro a favore del suo assistito, affermando che l’atto di revoca dell’amministratore, pur deciso da un socio pubblico, è un atto di diritto privato imputabile alla società partecipata.
La revoca, pertanto, è espressione della volontà della società stessa, cui spetta la legittimazione passiva, in quanto titolare del rapporto contrattuale con l’amministratore.
Ancora una volta, le tesi del collegio difensivo coadiuvato dal professore Brancadoro hanno condotto la Suprema Corte ad elaborare un principio di diritto in ambito societario secondo cui:
“In tema di società per azioni, l’atto di revoca dell’amministratore da parte dello Stato o dell’ente pubblico che abbia nominato il detto amministratore, previsto dall’art. 2449, comma 2, c.c., è atto di diritto privato imputato alla società partecipata, sicché dell’illegittimità della revoca (adottata, nella specie, senza giusta causa) deve rispondere la società stessa, non già lo Stato o l’ente che abbiano la partecipazione in essa.”
(Corte Cass. Civ., Sez. I, Sent. 11/12/2024, n. 31994)
suddetta revoca è pertanto è espressione della volontà sociale della società medesima cui, peraltro,
spetta la legittimazione passiva, che intrattiene il rapporto contrattuale con l’amministratore.
Ancora una volta, le tesi del collegio difensivo coadiuvato dal professore Brancadoro hanno condotto la
Suprema Corte ad elaborare il principio di diritto in ambito societario secondo cui: “In tema di società
per azioni, l’atto di revoca dell’amministratore da parte dello Stato o dell’ente pubblico che abbia
nominato il detto amministratore, previsto dall’ art. 2449, comma 2, c.c. , è atto di diritto privato
imputato alla società partecipata, sicché dell’illegittimità della revoca (adottata, nella specie, senza
giusta causa) deve rispondere la società stessa, non già lo Stato o l’ente che abbiano la partecipazione
in essa” (Corte Cass. Civ., Sez. I, Sent. 11/12/2024, n. 31994).